Non possiamo ancora dire in quale misura il WLL contribuirà allo sviluppo di un mercato perfettamente concorrenziale nella telefonia fissa; possiamo tuttavia escludere che il WLL possa rappresentare, oggi, un'alternativa all'Unbundling Local Loop. Le ragioni di questo gap sono riconducibili a fattori economici e tecnici.
Il problema economico è quello sollevato da alcuni operatori, davanti all'AGCOM, già in sede di
consultazione pubblica per l'introduzione dei sistemi WLL: "... Alcuni commenti sono stati ricevuti riguardo la posizione
dell'operatore di rete fissa incumbent. Tali commenti sottolineano l'attuale
disponibilità da parte dell'incumbent di una vasta dotazione di diverse
tecnologie d'accesso nel local loop e la capillare presenza.
Tali operatori auspicano quindi che il sistema punto-multipunto
sia il mezzo riservato in via preferenziale a quegli operatori
che non hanno attualmente modo di accedere al cliente... ".
Con la Delibera 400/01/CONS,
l'AGCOM individua il superamento del problema attraverso:
a) una asimmetria temporale nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali;
b) una separazione contabile sufficientemente disaggregata,
corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte
le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate.
Vedremo in futuro l'efficacia di queste soluzioni.
I problemi tecnici consistono:
a) nella necessità della piena visibilità ottica tra Stazione Radio Base, BS, e Stazioni Terminali, ST
(studi e simulazioni effettuate da Ericsson in alcune città con diversa
urbanizzazione, prese a campione in Italia, portano a identificare una percentuale media di edifici in visibilità ottica tra 65% e 75%);
b) nella possibile inutilizzabilità del servizio in presenza di pioggia (per la banda 27.5 - 29.5 GHz:
aggiudicata a TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.) o anche soltanto di acqua (per la banda 24.5 - 26.5 GHz: aggiudicata agli altri operatori).
Alla luce di tutto questo, riteniamo che il WLL rappresenterà
la soluzione per l'effettiva concorrenza e per l'abbattimento del digital divide soltanto attraverso:
1. un riassetto del Piano Nazionale delle Frequenze al fine di consentire il completo impiego di standard tecnologici su una gamma di frequenze immuni da problemi di trasmissione (pioggia, inteferenze... );
2. l'applicazione di misure asimmetriche nei riguardi degli operatori in posizione dominante mediante differimento del loro ingresso nel mercato;
3. l'assegnazione, a ciascun operatore licenziatario, di determinate aree territoriali, accompagnata dall'obbligo di fornire copertura a incominciare dalle aree soggette a digital divide.
Non ci sembrano in linea con i suddetti punti le
procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz (si tratta della regolamentazione dello standard IEEE 802.16a, meglio noto come Wi-MAX, potenzialmente operante su frequenze comprese tra 2 e 11 GHz):
se da una parte non è dato sapere quando il Ministero della Difesa libererà la banda di frequenze interessata (da 3400 a 3600 MHz: 20 Mhz di spettro contro la media europea di 40Mhz), dall'altra certamente sappiamo che le apparecchiature militari (radar in primis) usano frequenze molto vicine (dunque, anche a liberazione avvenuta, interferenze saranno inevitabili, soprattutto in alcune regioni italiane); inoltre, il regolamento non sembra tenere sufficientemente in considerazione i diversi profili economici degli operatori e finisce per sostenere, ancora una volta, "la legge del più forte".
Pertanto, per il momento, la soluzione più efficace per il riequilibrio del mercato resta quella contenuta nel parere che, il
29 aprile 2002, l'AGCM inviò all'AGCOM, in materia di
parità di trattamento interna-esterna da parte degli operatori aventi
notevole forza di mercato nella telefonia fissa, soluzione che l'AGCOM non recepì
(vedi Delibera 152/02/CONS): "... l'Autorità ritiene che da un punto di vista concorrenziale, la soluzione più idonea
a garantire il rispetto del principio di parità tra i diversi operatori sia
quella di una separazione strutturale proprietaria, o comunque almeno societaria,
delle attività di gestione dei servizi di rete da quelle di fornitura di servizi
finali dell'operatore verticalmente integrato.
Una tale soluzione imporrebbe infatti in capo all'operatore notificato
una più corretta imputazione dei costi congiunti, riducendo la possibilità di
artificiose attribuzioni miranti all'innalzamento dei costi dei fattori intermedi
acquistati dai concorrenti e attenuando le asimmetrie informative cui
è soggetto il regolamentatore. Inoltre, in un contesto di obiettivi aziendali
distinti per la società di gestione della rete e per quella di fornitura dei servizi,
si eliminerebbero gli incentivi ad assumere comportamenti anticoncorrenziali di
sfruttamento indebito nei mercati a valle dei vantaggi informativi derivanti
da un'integrazione nei mercati a monte.
Con riferimento al quadro giuridico-normativo applicabile per l'imposizione
di una separazione strutturale delle attività di rete del gruppo Telecom Italia,
si osserva che un siffatto intervento, per quanto non esplicitamente previsto
nell'ordinamento comunitario, non risulterebbe certo in contrasto con esso.
Al contrario, nel caso di specie, l'applicazione a livello nazionale di regole
più stringenti di quella dell'imposizione della semplice separazione contabile
e/o amministrativa dell'operatore dominante, in quanto ampiamente
giustificata dal particolare rischio di esiti anticoncorrenziali
dell'interazione fra gli operatori nel mercato italiano, sarebbe in armonia con
i principi generali di concorrenza e di apertura del mercato... ".